Art. 9

Autorizzazione di tecniche di classificazione automatizzata

In vigore dal 10 dic 2008
Autorizzazione di tecniche di classificazione automatizzata 1.   Gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l’applicazione di tecniche di classificazione automatizzata nel loro territorio o in parte di esso. L’autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni minime e dei requisiti minimi per la prova di certificazione stabiliti all’allegato II, parte A. Almeno due mesi prima dell’inizio della prova di certificazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato II, parte B. Gli Stati membri designano un organismo indipendente che esamina i risultati della prova di certificazione. Entro due mesi dalla conclusione di tale prova gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato II, parte C. 2.   In caso di concessione di una licenza che autorizza tecniche di classificazione automatizzata in base a una prova di certificazione per la quale sono state utilizzate più presentazioni della carcassa, le differenze tra dette presentazioni non comportano differenze nei risultati della classificazione. 3.   Previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono concedere una licenza che autorizza l’applicazione di tecniche di classificazione automatizzata sul proprio territorio, o parte di esso, senza organizzare la prova di certificazione, purché la licenza sia già stata concessa per l’uso delle stesse tecniche di classificazione automatizzata in un’altra parte del loro territorio o in un altro Stato membro in esito a una prova di certificazione con un campione di carcasse che essi ritengono egualmente rappresentativo, in termini di categoria, classi di conformazione e di stato di ingrassamento, dei bovini adulti macellati sul proprio territorio o parte di esso. 4.   È consentito modificare le specifiche delle tecniche di classificazione automatizzata per le quali è stata concessa una licenza soltanto dopo avere ottenuto l’approvazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato e a condizione di dimostrare che tali modifiche garantiscono un livello di precisione almeno uguale a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione. Gi Stati membri informano la Commissione di ogni modifica che abbiano approvato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1249:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo