Art. 7
Comunicazione dei risultati della classificazione
In vigore dal 10 dic 2008
Comunicazione dei risultati della classificazione
1. I risultati della classificazione eseguita a norma dell’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono comunicati per iscritto o per via elettronica alla persona fisica o giuridica che ha fatto macellare i capi.
2. Ai fini della comunicazione dei risultati della classificazione, la fattura o un documento accluso alla medesima, indirizzata al fornitore dei capi, o in mancanza di quest’ultimo, alla persona fisica o giuridica responsabile delle operazioni di macellazione, indica per ciascuna carcassa:
a)
la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento, utilizzando le lettere e le cifre corrispondenti riportate nell’allegato V, parte A, punti II e III, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
il peso della carcassa determinato ai sensi dell’, paragrafo 2, del presente regolamento, specificando se si tratta di peso constatato a caldo o a freddo;
c)
la presentazione della carcassa applicata al momento della pesatura e della classificazione al gancio;
d)
se pertinente, che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata.
3. Gli Stati membri possono richiedere che la comunicazione di cui al paragrafo 2, lettera a), comprenda l’indicazione di sottoclassi per la conformazione e lo stato di ingrassamento, se tali informazioni sono disponibili.
L’indicazione della presentazione della carcassa di cui al paragrafo 2, lettera c), non è obbligatoria se la normativa dello Stato membro autorizza una sola presentazione.
Storico versioni
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