Art. 5
Deroga alla classificazione obbligatoria delle carcasse
In vigore dal 10 dic 2008
Deroga alla classificazione obbligatoria delle carcasse
Gli Stati membri possono decidere che le condizioni relative alla classificazione delle carcasse di bovini adulti stabilite nell’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono obbligatorie per i macelli riconosciuti che macellano non oltre 75 bovini adulti per settimana come media annua.
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