Art. 6
Classificazione e identificazione
In vigore dal 10 dic 2008
Classificazione e identificazione
1. La classificazione e l’identificazione di cui all’allegato V, parte A, punto V, del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono eseguite nel macello medesimo.
2. La classificazione, l’identificazione e la pesatura di una carcassa hanno luogo entro un’ora dalla giugulazione dell’animale.
Tuttavia, in caso di guasto degli apparecchi di classificazione automatizzata di cui all’, la classificazione e l’identificazione delle carcasse hanno luogo il giorno della macellazione.
3. L’identificazione delle carcasse è effettuata mediante l’apposizione di un bollo che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato d’ingrassamento di cui all’allegato V, parte A, punti II e rispettivamente III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La bollatura avviene mediante stampigliatura sulla superficie esterna della carcassa, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità competenti; l’altezza delle lettere e delle cifre è di almeno due centimetri.
I bolli sono apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto all’altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. Gli Stati membri possono tuttavia optare per altre posizioni su ciascun quarto, purché ne informino anticipatamente la Commissione.
4. Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1669/2006 della Commissione (14) e dell’allegato I, punto I, lettera a), del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (15), gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della bollatura con l’uso di etichette, alle seguenti condizioni:
a)
le etichette possano essere conservate e apposte soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali; le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm2;
b)
oltre alle condizioni stabilite al paragrafo 3, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell’animale, la data di macellazione, il peso della carcassa e, se del caso, l’indicazione che la classificazione è stata eseguita utilizzando tecniche di classificazione automatizzata;
c)
le indicazioni di cui alla lettera b) devono essere perfettamente leggibili ed esenti da correzioni o cancellature salvo se queste sono chiaramente indicate nell’etichetta ed eseguite sotto la supervisione delle autorità competenti e secondo le condizioni pratiche stabilite dalle medesime;
d)
le etichette devono essere inviolabili, resistenti agli strappi ed essere apposte saldamente su ciascun quarto nei punti definiti al paragrafo 3, terzo comma.
Se per la classificazione ci si è avvalsi delle tecniche di classificazione automatizzata di cui all’, l’uso di etichette è obbligatorio.
5. I bolli e le etichette di cui ai paragrafi 3 e 4 non devono essere rimossi prima del disossamento dei quarti.
6. La categoria è indicata in conformità dell’allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle disposizioni dell’, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.
Per l’indicazione di sottoclassi, o eventualmente della suddivisione delle categorie per età, si utilizzano simboli diversi da quelli utilizzati per la classificazione.
7. Gli obblighi imposti dai paragrafi da 3 a 6 in materia di identificazione delle carcasse non si applicano ai macelli riconosciuti che disossano essi stessi tutte le carcasse ottenute.
Storico versioni
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