Art. 2
Campo di applicazione e disposizioni generali
In vigore dal 10 dic 2008
Campo di applicazione e disposizioni generali
1. La tabella comunitaria di classificazione delle carcasse nel settore delle carni bovine si applica alle carcasse dei bovini adulti.
2. In deroga all’allegato III, parte IV, punto 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono decidere di applicare la tabella comunitaria di cui al paragrafo 1 alle carcasse di bovini di età pari o superiore a 12 mesi al momento della macellazione.
3. Ai fini dell’applicazione dell’allegato V, parte A, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 le carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni (categoria A) e le carcasse di altri animali maschi non castrati (categoria B) sono distinte in funzione dell’età dell’animale.
4. L’età dei bovini di cui ai paragrafi 2 e 3 è verificata in base alle informazioni contenute nel sistema di registrazione e identificazione dei bovini istituito in ogni Stato membro in conformità del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.
Storico versioni
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