Art. 8
Classificazione a cura di classificatori qualificati
In vigore dal 10 dic 2008
Classificazione a cura di classificatori qualificati
Gli Stati membri curano che la classificazione sia eseguita da classificatori qualificati in possesso di apposita licenza. La licenza può essere sostituita da un’autorizzazione concessa dallo Stato membro, purché corrispondente al riconoscimento di una qualifica.
Storico versioni
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