Art. 13
Rilevazione del prezzo di mercato
In vigore dal 10 dic 2008
Rilevazione del prezzo di mercato
1. Il prezzo di mercato da constatare in base alla tabella comunitaria di classificazione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, è il prezzo entrata macello, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, pagato al fornitore per l’animale. Questo prezzo è espresso per 100 kg di carcassa, presentata in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, pesata e classificata al gancio in macello.
2. Il peso da prendere in considerazione è il peso della carcassa a caldo constatato non più di un’ora dopo la giugulazione dell’animale.
Il peso della carcassa a freddo corrisponde al peso a caldo, ai sensi del primo comma, diminuito del 2 %.
3. Ai fini della rilevazione dei prezzi di mercato la carcassa è presentata non mondata, con il collo tagliato nel rispetto delle disposizioni veterinarie:
a)
senza i rognoni;
b)
senza grasso di rognoni;
c)
senza grasso di bacino;
d)
senza piccione (diaframma);
e)
senza corata (muscoli del diaframma);
f)
senza coda;
g)
senza midollo spinale;
h)
senza grasso testicolare;
i)
senza corona del controgirello;
j)
senza solco giugulare (vena grassa).
4. Ai fini dell’applicazione dell’allegato V, parte A, punto V, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, la mondatura comporta esclusivamente l’asportazione parziale del grasso esterno:
a)
a livello dell’anca, del lombo e della zona medio costale;
b)
a livello della punta di petto, sul contorno della regione anogenitale e della coda;
c)
a livello della fesa.
5. Se al momento della pesatura e della classificazione al gancio la presentazione della carcassa differisce dalla presentazione di cui al paragrafo 3, il peso della carcassa è adattato applicando i coefficienti correttivi specificati nell’allegato III per passare da tale presentazione alla presentazione di riferimento. In tal caso, il prezzo per 100 kg di carcassa è adattato di conseguenza.
Se sono uguali per tutto il territorio di uno Stato membro, gli adattamenti di cui al primo comma sono calcolati su base nazionale. Se variano da un macello all’altro, gli adattamenti sono calcolati individualmente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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