Art. 16
Calcolo dei prezzi settimanali
In vigore dal 10 dic 2008
Calcolo dei prezzi settimanali
1. I prezzi rilevati a norma dell’ dal lunedì alla domenica sono:
a)
comunicati per iscritto o per via elettronica dal gestore del macello o dalla persona fisica o giuridica interessata all’autorità competente dello Stato membro, entro il termine fissato da quest’ultima; oppure
b)
messi a disposizione dell’autorità competente presso il macello o nei locali della persona fisica o giuridica interessata, a scelta dello Stato membro.
Tuttavia, se uno Stato membro ha istituito una commissione incaricata della determinazione dei prezzi per una data regione, i cui membri si ripartiscono pariteticamente tra venditori e acquirenti di bovini adulti e delle relative carcasse, mentre la presidenza è affidata a un rappresentante dell’autorità competente, tale Stato membro può disporre che i prezzi e i relativi dettagli siano trasmessi direttamente al presidente della commissione istituita per la regione considerata. In assenza di una disposizione in tal senso, spetta all’autorità competente trasmetterli al presidente di detta commissione. Il presidente si accerta che, quando i singoli prezzi vengono comunicati ai membri della commissione, non sia possibile individuarne la provenienza.
2. I prezzi rilevati corrispondono ai prezzi medi per classe.
3. I macelli o le persone fisiche o giuridiche di cui all’, paragrafo 1, primo comma, che versano ai fornitori di bovini adulti o delle relative carcasse importi supplementari di cui non viene tenuto conto in sede di rilevazione dei prezzi, comunicano all’autorità competente dello Stato membro da cui dipendono l’ultimo pagamento supplementare effettuato e il periodo cui esso si riferisce. In seguito, per ogni pagamento supplementare effettuato, essi comunicano il relativo importo a detta autorità competente.
4. L’autorità competente dello Stato membro, basandosi sui prezzi a essa comunicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, determina i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all’, paragrafo 1.
Le commissioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo determinano i prezzi medi regionali per ciascuna delle classi menzionate all’, paragrafo 1, in base ai prezzi loro comunicati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e comunicano detti prezzi medi all’autorità competente dello Stato membro.
5. In caso di acquisti pagati forfettariamente, se le carcasse di una partita appartengono a non più di tre classi di conformazione consecutive e a non più di tre classi di stato d’ingrassamento consecutive nella stessa categoria, in sede di determinazione dei prezzi a norma del paragrafo 4 si tiene conto del prezzo pagato per la classe di conformazione in cui rientra il maggior numero di carcasse, oppure, se le carcasse si ripartiscono in quantità uguale tra le diverse classi, del prezzo pagato per la classe intermedia, a condizione che questa esista. In tutti gli altri casi, il prezzo pagato non viene preso in considerazione.
Tuttavia, se gli acquisti pagati forfettariamente rappresentano meno del 35 % del totale di bovini adulti macellati nello Stato membro, quest’ultimo può decidere di non tener conto dei prezzi di tali acquisti ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 4.
6. In tal caso, l’autorità competente calcola un prezzo nazionale iniziale per ogni classe, ponderando i prezzi regionali in modo da tener conto della percentuale delle macellazioni effettuate per la categoria considerata nella regione cui i prezzi si riferiscono rispetto al totale delle macellazioni effettuate in tutto lo Stato membro per la stessa categoria.
7. L’autorità competente corregge il prezzo nazionale iniziale per classe, di cui al paragrafo 6, per:
a)
tener conto di ciascuno degli elementi citati all’ nel caso in cui tale correzione non sia ancora stata apportata;
b)
garantire che il prezzo sia calcolato in base al peso della carcassa a freddo, ai sensi dell’, paragrafo 2, secondo comma;
c)
tener conto dei pagamenti supplementari menzionati al paragrafo 3, se la correzione ammonta almeno all’1 % del prezzo relativo alla classe considerata.
L’autorità competente ottiene la correzione di cui alla lettera c) dividendo il totale dei pagamenti supplementari effettuati per il settore bovino nel corso dell’esercizio finanziario precedente nello Stato membro interessato per la produzione complessiva annua, in tonnellate, di bovini adulti di cui sono comunicati i prezzi.
8. Se l’autorità competente dello Stato membro ritiene che i prezzi a essa comunicati:
a)
si riferiscono a un numero insignificante di carcasse, non ne tiene conto;
b)
non sembrano attendibili, ne tiene conto solo dopo essersi accertata che sono attendibili.
Storico versioni
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