Art. 85

Visite di controllo

In vigore dal 5 set 2008
Visite di controllo L'autorità o l'organismo di controllo verifica i documenti contabili di cui all' del presente regolamento, nonché il certificato di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007 o il documento giustificativo di cui all', paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento. L'importatore che effettui le operazioni di importazione in diverse unità o strutture fornisce, su richiesta, le relazioni di cui all', paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento per ognuna di dette unità o strutture.
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