Art. 32
Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio
In vigore dal 5 set 2008
Norme specifiche per il trasporto dei mangimi in altre unità di produzione/preparazione o in altri locali di magazzinaggio
In aggiunta a quanto disposto all', quando trasportano mangimi verso altre unità di preparazione o di produzione o verso altri locali di magazzinaggio, gli operatori devono assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
a)
durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace;
b)
i veicoli e/o i contenitori che hanno trasportato prodotti non biologici sono utilizzati per il trasporto di prodotti biologici a condizione che:
i)
sia stata effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni;
ii)
sia messa in atto ogni misura necessaria, in funzione dei rischi valutati secondo le disposizioni di cui all', paragrafo 3, e, se del caso, gli operatori assicurino che i prodotti non biologici non possono essere immessi sul mercato con un'indicazione facente riferimento all'agricoltura biologica;
iii)
l'operatore tenga i documenti relativi alle operazioni di trasporto a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo;
c)
il trasporto di mangimi biologici finiti è separato, fisicamente o nel tempo, dal trasporto di altri prodotti finiti;
d)
durante il trasporto, la quantità di prodotti all'inizio del trasporto e i quantitativi consegnati ad ogni tappa del giro di consegne vengono registrati.
Storico versioni
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