Art. 33
Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori
In vigore dal 5 set 2008
Ricevimento di prodotti da altre unità o da altri operatori
Al ricevimento di un prodotto biologico, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui all'.
L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui all' con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche deve essere esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all'.
Storico versioni
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