Art. 34

Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo

In vigore dal 5 set 2008
Norme specifiche per il ricevimento di prodotti da un paese terzo I prodotti biologici sono importati dai paesi terzi in imballaggi o contenitori adeguati, chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'identificazione dell'esportatore e di qualsiasi altro contrassegno o numero che consenta di identificare il lotto, nonché del certificato di controllo per l'importazione da paesi terzi. Una volta ricevuto un prodotto biologico importato da un paese terzo, il primo destinatario verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore e, nel caso di prodotti importati conformemente all' del regolamento (CE) n. 834/2007, accerta che il certificato di cui al suddetto articolo copra il tipo di prodotto che costituisce la partita. Il risultato di tale verifica è esplicitamente indicato nei documenti contabili di cui all' del presente regolamento.
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