Art. 35
Magazzinaggio dei prodotti
In vigore dal 5 set 2008
Magazzinaggio dei prodotti
1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.
2. Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma del presente regolamento.
3. I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all', paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro di stalla di cui all' del presente regolamento.
4. Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:
a)
i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari;
b)
vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici;
c)
viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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