Art. 35

Magazzinaggio dei prodotti

In vigore dal 5 set 2008
Magazzinaggio dei prodotti 1.   Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento. 2.   Nelle unità destinate alla produzione vegetale e animale biologica è vietato il magazzinaggio di materie prime diverse da quelle autorizzate a norma del presente regolamento. 3.   I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati prescritti da un veterinario nell'ambito di trattamenti previsti all', paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, siano immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano iscritti nel registro di stalla di cui all' del presente regolamento. 4.   Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari: a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli e/o alimentari; b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici; c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il trasporto dei prodotti biologici; l'operatore deve registrare tali operazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:889:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Magazzinaggio dei prodotti (Art. 35 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo