Art. 76

Registro di stalla

In vigore dal 5 set 2008
Registro di stalla I dati relativi agli animali sono annotati in un registro e tenuti permanentemente a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'azienda. Detto registro reca una descrizione completa delle modalità di conduzione dell'allevamento e contiene almeno i seguenti dati: a) per quanto riguarda gli animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) per quanto riguarda gli animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) per quanto riguarda l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) per quanto riguarda la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici.
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