Art. 74
Regime di controllo
In vigore dal 5 set 2008
Regime di controllo
1. Alla prima applicazione del regime di controllo specifico per la produzione animale, la descrizione completa dell'unità di cui all', paragrafo 1, lettera a), comprende:
a)
una descrizione completa dei fabbricati, dei pascoli, degli spazi liberi all'aperto, ecc. destinati agli animali, nonché, se del caso, dei locali adibiti al magazzinaggio, al condizionamento e alla trasformazione di prodotti animali, materie prime e fattori di produzione;
b)
una descrizione completa degli impianti di stoccaggio delle deiezioni animali.
2. Le misure concrete di cui all', paragrafo 1, lettera b), comprendono:
a)
un piano di spargimento delle deiezioni animali concordato con l'autorità o l'organismo di controllo, unitamente a una descrizione completa delle superfici adibite alla produzione vegetale;
b)
per quanto riguarda lo spargimento delle deiezioni animali, gli eventuali accordi scritti conclusi con altre aziende che rispettano le norme di produzione biologica, di cui all', paragrafo 3;
c)
un piano di gestione dell'unità di allevamento biologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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