Art. 3
Gestione e fertilizzazione dei suoli
In vigore dal 5 set 2008
Gestione e fertilizzazione dei suoli
1. Nei casi in cui le misure previste all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i concimi e gli ammendanti di cui all'allegato I del presente regolamento e solo nei limiti del necessario. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.
2. La quantità totale di effluenti di allevamento [ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (8)] impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.
3. Le aziende dedite alla produzione biologica possono stipulare accordi scritti di cooperazione ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari provenienti dalla produzione biologica solo con altre aziende ed imprese che rispettano le norme di produzione biologica. Il limite massimo di cui al paragrafo 2 è calcolato sulla base dell'insieme delle unità di produzione biologiche coinvolte nella suddetta cooperazione.
4. È consentito l'uso di preparazioni appropriate a base di microrganismi per migliorare le condizioni generali dei suoli o la disponibilità di elementi nutritivi nei suoli o nelle colture.
5. Per l'attivazione del compost possono essere utilizzate preparazioni adeguate a base di vegetali o di microorganismi.
Storico versioni
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