Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 5 set 2008
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. 2.   Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti: a) prodotti dell'acquacoltura; b) alghe marine; c) animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all'; d) lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.
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