Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
In vigore dal 5 set 2008
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per quanto concerne la produzione biologica, l'etichettatura e il controllo dei prodotti di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
a)
prodotti dell'acquacoltura;
b)
alghe marine;
c)
animali da allevamento di specie diverse da quelle di cui all';
d)
lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.
Tuttavia, il titolo II, il titolo III e il titolo IV si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), fino a quando per tali prodotti non vengano adottate norme di produzione specifiche ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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