Art. 12

Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli

In vigore dal 5 set 2008
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli 1.   I volatili non sono tenuti in gabbie. 2.   Gli uccelli acquatici hanno accesso a un corso d'acqua, a uno stagno, a un lago o a uno specchio d’acqua ogniqualvolta le condizioni climatiche e igieniche lo consentano per rispettare le loro esigenze specifiche e quelle in materia di benessere degli animali. 3.   I ricoveri per gli avicoli soddisfano le seguenti condizioni minime: a) almeno un terzo della superficie del suolo deve essere solido, vale a dire non composto da grigliato o da graticciato, e deve essere ricoperto di lettiera composta ad esempio di paglia, trucioli di legno, sabbia o erba; b) nei fabbricati adibiti all'allevamento di galline ovaiole una parte sufficientemente ampia della superficie accessibile alle galline deve essere destinata alla raccolta delle deiezioni; c) devono disporre di un numero sufficiente di trespoli di dimensione adatta all'entità del gruppo e alla taglia dei volatili come stabilito nell'allegato III; d) devono essere dotati di uscioli di entrata/uscita di dimensioni adeguate ai volatili, la cui lunghezza cumulata è di almeno 4 m per 100 m2 della superficie utile disponibile per i volatili; e) ciascun ricovero non deve contenere più di: i) 4 800 polli; ii) 3 000 galline ovaiole; iii) 5 200 faraone; iv) 4 000 femmine di anatra muta o di Pechino, 3 200 maschi di anatra muta o di Pechino o altre anatre; v) 2 500 capponi, oche o tacchini; f) la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per gli avicoli allevati per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non supera i 1 600 m2; g) i ricoveri per gli avicoli devono essere costruiti in modo tale da consentire loro un facile accesso allo spazio all'aperto. 4.   La luce naturale può essere completata con illuminazione artificiale in modo da mantenere la luminosità per un massimo di 16 ore giornaliere, con un periodo continuo di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore. 5.   Al fine di evitare il ricorso a metodi di allevamento intensivi, gli avicoli devono essere allevati fino al raggiungimento di un'età minima oppure devono provenire da tipi genetici a lento accrescimento. Ove l'operatore non utilizzi tipi genetici avicoli a lento accrescimento, l'età minima di macellazione è la seguente: a) 81 giorni per i polli; b) 150 giorni per i capponi; c) 49 giorni per le anatre di Pechino; d) 70 giorni per le femmine di anatra muta; e) 84 giorni per i maschi di anatra muta; f) 92 giorni per le anatre bastarde; g) 94 giorni per le faraone; h) 140 giorni per i tacchini e le oche; i) 100 giorni per le femmine di tacchino. L'autorità competente fissa i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento o compila un elenco di tali ceppi e fornisce queste informazioni agli operatori, agli altri Stati membri e alla Commissione.
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Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli (Art. 12 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo