Art. 5
Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
In vigore dal 5 set 2008
Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
1. Nei casi in cui le misure previste all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e g), del regolamento (CE) n. 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, nell'ambito della produzione biologica è consentito utilizzare solo i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento. Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano la necessità di ricorrere a tali prodotti.
2. Per quanto concerne i prodotti utilizzati nelle trappole e nei distributori automatici, eccetto i distributori di feromoni, tali trappole e distributori impediscono il rilascio delle sostanze nell'ambiente e il contatto fra le sostanze e le colture in produzione. Le trappole sono raccolte dopo l'utilizzazione e riposte al sicuro.
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