Art. 6

Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi

In vigore dal 5 set 2008
Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali: a) letame ed effluenti di allevamento: i) provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; oppure ii) di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25 % del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua; b) prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; c) torba non trattata chimicamente; d) legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio; e) prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.
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Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi (Art. 6 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo