Art. 6
Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi
In vigore dal 5 set 2008
Norme specifiche applicabili alla produzione di funghi
Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati composti esclusivamente dei seguenti materiali:
a)
letame ed effluenti di allevamento:
i)
provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico; oppure
ii)
di cui all'allegato I, unicamente quando il prodotto di cui al punto i) non è disponibile e a condizione che non superino il 25 % del peso totale dell'insieme dei componenti del substrato (escluso il materiale di copertura) prima del compostaggio e senza aggiunta di acqua;
b)
prodotti di origine agricola, diversi da quelli menzionati alla lettera a), provenienti da aziende che applicano il metodo di produzione biologico;
c)
torba non trattata chimicamente;
d)
legno non trattato con sostanze chimiche dopo il taglio;
e)
prodotti minerali di cui all'allegato I, acqua e terra.
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