Art. 63

Regime di controllo e impegno dell'operatore

In vigore dal 5 set 2008
Regime di controllo e impegno dell'operatore 1.   Alla prima applicazione del regime di controllo, l'operatore redige e successivamente aggiorna: a) una descrizione completa dell'unità e/o del sito e/o dell'attività; b) tutte le misure concrete da prendere al livello dell'unità e/o del sito e/o dell'attività per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica; c) le misure precauzionali da prendere per ridurre il rischio di contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e lungo tutta la filiera di produzione dell'operatore. Se del caso, la descrizione e le misure di cui al primo comma possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore. 2.   La descrizione e le misure di cui al primo comma sono contenute in una dichiarazione firmata dall'operatore responsabile. La dichiarazione contiene inoltre l'impegno dell'operatore a: a) effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica; b) accettare, in caso di infrazione o irregolarità, che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica; c) informare per iscritto gli acquirenti del prodotto affinché le indicazioni relative al metodo di produzione biologico siano soppresse da tale produzione. La dichiarazione di cui al primo comma è verificata dall'autorità o dall'organismo di controllo, che stende una relazione nella quale vengono segnalate le eventuali carenze e non conformità alle norme di produzione biologica. L'operatore controfirma la relazione e adotta le misure correttive necessarie. 3.   Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore comunica all'autorità competente le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo dell'operatore; b) ubicazione delle strutture e, se del caso, degli appezzamenti (dati catastali) in cui sono effettuate le operazioni; c) natura delle operazioni e dei prodotti; d) impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in conformità alle delledisposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 e del presente regolamento; e) nel caso di un'azienda agricola, la data in cui il produttore ha smesso di applicare prodotti non autorizzati per la produzione biologica negli appezzamenti in questione; f) nome dell'organismo riconosciuto cui l'operatore ha affidato il controllo della propria azienda, qualora il sistema di controllo vigente nello Stato membro implichi il riconoscimento di tali organismi.
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Regime di controllo e impegno dell'operatore (Art. 63 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo