Art. 61
Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati
In vigore dal 5 set 2008
Condizioni per l'uso delle indicazioni sui mangimi trasformati
1. L'indicazione di cui all' deve essere:
a)
separata dalle diciture di cui all' della direttiva 79/373/CEE del Consiglio (19) o all', paragrafo 1, della direttiva 96/25/CE del Consiglio (20);
b)
presentata in un colore, formato e tipo di carattere che non la pongano maggiormente in risalto rispetto alla descrizione o al nome del mangime di cui rispettivamente all', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/373/CEE e all', paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/25/CE;
c)
corredata, nello stesso campo visivo, dell'indicazione, in peso di sostanza secca:
i)
della percentuale di materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
ii)
della percentuale di materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica;
iii)
della percentuale di materie prime non rientranti nei punti i) e ii);
iv)
della percentuale totale di mangimi di origine agricola;
d)
corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico;
e)
corredata di un elenco dei nomi delle materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica.
2. L'indicazione di cui all' può essere anche corredata di un riferimento all'obbligo di utilizzare i mangimi conformemente agli .
Storico versioni
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