Art. 59
Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita
In vigore dal 5 set 2008
Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita
Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia, agli animali da pelliccia e agli animali d'acquacoltura.
I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:889:oj#art-59