Art. 59

Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita

In vigore dal 5 set 2008
Campo di applicazione, uso di marchi commerciali e denominazioni di vendita Il presente capo non si applica ai mangimi destinati agli animali da compagnia, agli animali da pelliccia e agli animali d'acquacoltura. I marchi commerciali e le denominazioni di vendita recanti un'indicazione ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati soltanto se almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è costituito da materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico.
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