Art. 58

Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine

In vigore dal 5 set 2008
Condizioni per l'utilizzo del numero di codice e del luogo d'origine 1.   Il numero di codice dell'autorità o dell'organismo di controllo di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007 deve essere indicato nel modo seguente: a) inizia con la sigla identificativa dello Stato membro o del paese terzo, secondo i codici paese di due lettere di cui alla norma internazionale ISO 3166 (Codici per la rappresentazione dei nomi di paesi e delle loro suddivisioni); b) comprende un termine che rinvia al metodo di produzione biologico, secondo il disposto dell', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007; c) comprende un numero di riferimento stabilito dall'autorità competente; e d) è collocato immediatamente sotto il logo comunitario, se questo compare in etichetta. 2.   L’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, è collocata immediatamente sotto il numero di codice di cui al paragrafo 1.
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