Art. 60
Indicazioni sui mangimi trasformati
In vigore dal 5 set 2008
Indicazioni sui mangimi trasformati
1. Fatti salvi l' e l', secondo comma, del presente regolamento, i termini di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni:
a)
i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell', paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), e dell';
b)
i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli ;
c)
almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è biologico.
2. Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche:
«può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:889:oj#art-60