Art. 60

Indicazioni sui mangimi trasformati

In vigore dal 5 set 2008
Indicazioni sui mangimi trasformati 1.   Fatti salvi l' e l', secondo comma, del presente regolamento, i termini di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007 possono essere utilizzati nell'etichettatura dei mangimi trasformati alle seguenti condizioni: a) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007, in particolare dell', paragrafo 1, lettera d), punti iv) e v), e dell'; b) i mangimi trasformati sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, in particolare degli ; c) almeno il 95 % della sostanza secca del prodotto è biologico. 2.   Fatti salvi i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, la seguente dicitura è autorizzata per i prodotti che contengono, in quantità variabili, materie prime ottenute con il metodo di produzione biologico e/o altre materie prime ottenute da prodotti in conversione all'agricoltura biologica e/o materie prime non biologiche: «può essere utilizzato in agricoltura biologica, conformemente ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008».
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Indicazioni sui mangimi trasformati (Art. 60 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo