Art. 22
Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007
In vigore dal 5 set 2008
Prodotti e sostanze di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007
1. Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all' e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.
2. Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.
3. I prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.
4. Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:889:oj#art-22