Art. 22

Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007

In vigore dal 5 set 2008
Prodotti e sostanze di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007 1.   Le materie prime non biologiche di origine vegetale e animale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica nel rispetto delle limitazioni di cui all' e solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. 2.   Le materie prime biologiche di origine animale e le materie prime di origine minerale per mangimi possono essere utilizzate in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. 3.   I prodotti e i sottoprodotti della pesca possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato V e se le limitazioni ivi previste sono rispettate. 4.   Gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati nell'alimentazione animale e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati in agricoltura biologica solo se figurano nell'elenco di cui all'allegato VI e se le limitazioni ivi previste sono rispettate.
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Prodotti e sostanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 834/2007 (Art. 22 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo