Art. 21
Alimenti in conversione
In vigore dal 5 set 2008
Alimenti in conversione
1. L'incorporazione nella razione alimentare di alimenti in conversione è autorizzata fino ad un massimo del 30 % in media della formulazione alimentare. Se gli alimenti in conversione provengono da un'unità dell'azienda stessa, la percentuale può arrivare al 60 %.
2. Fino al 20 % della quantità media complessiva di alimenti somministrati agli animali può provenire dal pascolo o dal raccolto ottenuto da pascoli o prati permanenti nel loro primo anno di conversione all'agricoltura biologica, purché tali prati e pascoli facciano parte della stessa azienda e non abbiano fatto parte di un'unità di produzione biologica della stessa azienda nel corso degli ultimi cinque anni. In caso di utilizzazione contemporanea di alimenti in conversione e alimenti ottenuti da appezzamenti agricoli nel corso del loro primo anno di conversione, la percentuale combinata totale di tali alimenti non supera le percentuali massime fissate al paragrafo 1.
3. Le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2 sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine vegetale.
Storico versioni
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