Art. 19

Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche

In vigore dal 5 set 2008
Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche 1.   Nel caso degli erbivori, fatta eccezione per i periodi di ogni anno in cui gli animali sono in transumanza conformemente all', paragrafo 4, almeno il 50 % degli alimenti proviene dall'unità di produzione stessa o, qualora ciò non sia possibile, è ottenuto in cooperazione con altre aziende che applicano il metodo di produzione biologico, principalmente situate nella stessa regione. 2.   Nel caso delle api, alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale. 3.   L'alimentazione delle colonie di api è autorizzata soltanto quando la sopravvivenza degli alveari è minacciata da condizioni climatiche avverse e unicamente tra l'ultima raccolta di miele e 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di disponibilità del nettare o della melata. L'alimentazione viene effettuata con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.
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Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende biologiche (Art. 19 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo