Art. 17

Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

In vigore dal 5 set 2008
Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico 1.   È ammessa nell'azienda la presenza di animali non allevati con il metodo biologico, purché il loro allevamento abbia luogo in unità distinte, provviste di edifici e appezzamenti nettamente separati dalle unità adibite alla produzione conforme alle norme di produzione biologica, e a condizione che si tratti di animali di specie diverse. 2.   Gli animali non allevati con il metodo biologico possono utilizzare pascoli biologici per un periodo limitato ogni anno, a condizione che essi provengano da sistemi agricoli quali definiti al paragrafo 3, lettera b), e che gli animali allevati secondo il metodo biologico non siano presenti simultaneamente nello stesso pascolo. 3.   Gli animali allevati secondo il metodo biologico possono utilizzare un'area di pascolo comune, purché: a) l'area non sia stata trattata con prodotti non autorizzati per la produzione biologica per un periodo di almeno tre anni; b) qualsiasi animale non allevato secondo il metodo biologico che utilizzi il pascolo in questione provenga da un sistema agricolo equivalente a quelli descritti all' del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all' del regolamento (CE) n. 1257/1999; c) i prodotti animali ottenuti da animali allevati secondo il metodo biologico nel periodo in cui essi utilizzavano il pascolo comune non siano considerati biologici, a meno che si dimostri che essi sono stati nettamente separati dagli altri animali non allevati secondo il metodo biologico. 4.   Nei periodi di transumanza gli animali possono pascolare su terreni non biologici quando vengono condotti da un'area di pascolo all'altra. Gli alimenti non biologici, costituiti da erba e altre piante di cui si nutrono gli animali al pascolo durante i suddetti periodi, non devono superare il 10 % della razione annua complessiva. Questa percentuale è calcolata in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. 5.   Gli operatori conservano i documenti giustificativi che attestano il ricorso alle disposizioni del presente articolo.
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Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico (Art. 17 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo