Art. 36

Vegetali e prodotti vegetali

In vigore dal 5 set 2008
Vegetali e prodotti vegetali 1.   Perché vegetali e prodotti vegetali siano considerati biologici, le norme di produzione di cui agli del regolamento (CE) n. 834/2007 e al capo 1 del presente regolamento nonché, se del caso, le norme di produzione eccezionali di cui al capo 6 del presente regolamento, devono essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima della semina o, nel caso di pascoli o prati permanenti, di almeno due anni prima della loro utilizzazione come foraggio biologico o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai foraggi, di almeno tre anni prima del primo raccolto di prodotti biologici. 2.   L'autorità competente può decidere di riconoscere retroattivamente come facenti parte del periodo di conversione eventuali periodi anteriori durante i quali: a) gli appezzamenti sono stati oggetto di misure definite in un programma messo in atto ai sensi dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1698/2005 o in un altro programma ufficiale, a condizione che tali misure garantiscano che i prodotti non autorizzati nell'ambito della produzione biologica non sono stati utilizzati sugli appezzamenti in questione; o b) gli appezzamenti erano superfici agricole o allo stato naturale non trattate con prodotti vietati nell'ambito della produzione biologica. Il periodo di cui al primo comma, lettera b), può essere preso in considerazione retroattivamente soltanto qualora l'autorità competente abbia ottenuto prove sufficienti che le condizioni suddette erano soddisfatte da almeno tre anni. 3.   In alcuni casi, quando le terre sono state contaminate con prodotti non autorizzati ai fini della produzione biologica, l'autorità competente può decidere di prorogare il periodo di conversione al di là del periodo di cui al paragrafo 1. 4.   Per gli appezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica che sono trattati con un prodotto non autorizzato per l'agricoltura biologica, lo Stato membro ha facoltà di ridurre il periodo di conversione di cui al paragrafo 1 nei due casi seguenti: a) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di un'azione di lotta contro una malattia o un parassita resa obbligatoria dall'autorità competente dello Stato membro; b) per gli appezzamenti trattati con un prodotto non autorizzato per la produzione biologica, nel quadro di esperimenti scientifici approvati dall'autorità competente dello Stato membro. Nei casi indicati al primo comma, lettere a) e b), la durata del periodo di conversione è fissata tenendo conto dei fattori seguenti: a) la degradazione del prodotto in causa garantisce, al termine del periodo di conversione, un livello insignificante di residui nel suolo, nonché nel vegetale ove si tratti di coltura perenne; b) il raccolto successivo al trattamento non può essere commercializzato con un riferimento al metodo di produzione biologico. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della propria decisione di prevedere misure obbligatorie.
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