Art. 38
Animali e prodotti animali
In vigore dal 5 set 2008
Animali e prodotti animali
1. Nel caso in cui animali non biologici siano stati introdotti in un'azienda conformemente all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007 e all' e/o all' del presente regolamento, i prodotti animali possono essere venduti con la denominazione biologica soltanto se le norme di produzione di cui agli del regolamento (CE) n. 834/2007 e al titolo II, capo 2, e, se del caso, all' del presente regolamento sono state applicate per un periodo di almeno:
a)
12 mesi per gli equidi ed i bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) destinati alla produzione di carne ed in ogni caso per almeno tre quarti della loro vita;
b)
6 mesi per i piccoli ruminanti e i suini nonché per gli animali destinati alla produzione lattiera;
c)
10 settimane per il pollame introdotto prima dei 3 giorni di età e destinato alla produzione di carne;
d)
6 settimane per le galline ovaiole.
2. Nel caso in cui animali non biologici siano presenti in un'azienda all'inizio del periodo di conversione conformemente all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti da essi derivati possono essere considerati biologici se vi è conversione simultanea dell'intera unità di produzione, compresi animali, pascoli e/o area utilizzata per l'alimentazione degli animali. Il periodo totale di conversione cumulativo per gli animali esistenti e la loro progenie e per i pascoli e/o l’area utilizzata per l’alimentazione degli animali può essere ridotto a 24 mesi se gli animali sono essenzialmente nutriti con prodotti provenienti dall'unità di produzione.
3. I prodotti dell'apicoltura possono essere venduti con riferimenti al metodo di produzione biologico soltanto se le norme applicabili a tale produzione sono state rispettate per almeno un anno.
4. Il periodo di conversione degli apiari non si applica in caso di applicazione dell', paragrafo 5, del presente regolamento.
5. Nel corso del periodo di conversione, la cera è sostituita con cera proveniente dall'apicoltura biologica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:889:oj#art-38