Art. 37

Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche

In vigore dal 5 set 2008
Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche 1.   Le norme di conversione di cui all' del presente regolamento si applicano all'intera superficie dell'unità di produzione su cui vengono prodotti alimenti per animali. 2.   In deroga al disposto del paragrafo 1, il periodo di conversione può essere ridotto a un anno per i pascoli e gli spazi all'aperto utilizzati da specie non erbivore. Tale periodo può essere ridotto a sei mesi se le aree interessate non sono state sottoposte, nell'ultimo anno, a trattamenti con prodotti non autorizzati per la produzione biologica.
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Norme di conversione specifiche applicabili alle terre associate a produzioni animali biologiche (Art. 37 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo