Art. 9

Origine degli animali non biologici

In vigore dal 5 set 2008
Origine degli animali non biologici 1.   Conformemente all', paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente e nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   In caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento. A partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano inoltre le seguenti restrizioni: a) i bufali, i vitelli e i puledri devono avere meno di sei mesi; b) gli agnelli e i capretti devono avere meno di 60 giorni; c) i suinetti devono avere un peso inferiore a 35 kg. 3.   Per il rinnovo del patrimonio, i mammiferi adulti maschi e le femmine nullipare non biologici sono in seguito allevati secondo le norme di produzione biologica. Inoltre, il numero di mammiferi femmine è soggetto alle seguenti restrizioni annuali: a) le femmine non biologiche possono rappresentare al massimo il 10 % del patrimonio di equini o di bovini (comprese le specie Bubalus e Bison) adulti e il 20 % del patrimonio di suini, ovini e caprini adulti; b) qualora un'unità di produzione sia costituita da meno di dieci equini o bovini, o da meno di cinque suini, ovini o caprini, il rinnovo di cui sopra è limitato al massimo a un animale all'anno. Le disposizioni di cui al presente paragrafo saranno riviste nel 2012 ai fini della loro graduale soppressione. 4.   Le percentuali di cui al paragrafo 3 possono essere portate al 40 %, previa autorizzazione dell'autorità competente, nei seguenti casi speciali: a) estensione significativa dell'azienda; b) cambiamento di razza; c) avviamento di un nuovo indirizzo produttivo; d) razze minacciate di abbandono conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (9); gli animali appartenenti a tali razze non devono necessariamente essere nullipari. 5.   Per il rinnovo degli apiari, il 10 % all'anno delle api regine e degli sciami può essere sostituito da api regine e sciami non biologici a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica.
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