Art. 40
Produzione parallela
In vigore dal 5 set 2008
Produzione parallela
1. Ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:
a)
in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
i)
la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;
ii)
sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;
iii)
l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;
iv)
a raccolta ultimata, il produttore comunica all’autorità o all’organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;
v)
il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione dev'essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione;
b)
nel caso di superfici destinate alla ricerca agraria o all'insegnamento ufficiale con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);
c)
nel caso della produzione di sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante da trapianto, sempreché siano rispettate le condizioni precisate ai punti ii), iii) e iv) della lettera a), nonché nella parte pertinente del punto v);
d)
in caso di terreni utilizzati esclusivamente per il pascolo.
2. L'autorità di controllo può autorizzare le aziende che effettuano ricerche nel settore agricolo o sono coinvolte nell'insegnamento ufficiale a praticare l'allevamento biologico e non biologico della stesse specie, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
sono state adottate misure adeguate, notificate in anticipo all'autorità o all'organismo di controllo, per garantire la separazione permanente tra gli animali, i prodotti animali, le deiezioni e i mangimi di ciascuna unità;
b)
il produttore comunica anticipatamente all'autorità o all'organismo di controllo ogni consegna o vendita di animali o prodotti animali;
c)
l'operatore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti prodotti nelle unità, nonché tutte le caratteristiche che consentono di identificare i prodotti e conferma di avere attuato le misure previste per separare i prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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