Art. 14
Accesso agli spazi all'aperto
In vigore dal 5 set 2008
Accesso agli spazi all'aperto
1. Gli spazi all'aperto possono essere parzialmente coperti.
2. Conformemente all', paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli erbivori hanno accesso ai pascoli ogniqualvolta le condizioni lo consentano.
3. Nei casi in cui gli erbivori hanno accesso ai pascoli durante il periodo di pascolo e quando il sistema di stabulazione invernale permette agli animali la libertà di movimento, si può derogare all'obbligo di prevedere spazi all'aperto nei mesi invernali.
4. In deroga al paragrafo 2, i tori di più di un anno di età hanno accesso a pascoli o a spazi all'aperto.
5. Gli avicoli hanno accesso a uno spazio all'aperto per almeno un terzo della loro vita.
6. Gli spazi all'aperto per gli avicoli devono essere per la maggior parte ricoperti di vegetazione, essere dotati di dispositivi di protezione e consentire un facile accesso ad un numero sufficiente di abbeveratoi e mangiatoie.
7. Gli avicoli tenuti al chiuso a seguito di restrizioni o di obblighi imposti in virtù della normativa comunitaria hanno permanentemente accesso a quantità sufficienti di foraggi grossolani e di materiali adatti a soddisfare le loro necessità etologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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