Art. 13
Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura
In vigore dal 5 set 2008
Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura
1. L'ubicazione degli apiari deve essere tale che, nel raggio di 3 km dal luogo in cui si trovano, le fonti di nettare e polline siano costituite essenzialmente da coltivazioni ottenute con il metodo di produzione biologico e/o da flora spontanea e/o da coltivazioni sottoposte a cure colturali di basso impatto ambientale equivalenti a quelle descritte all' del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (12) o all' del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (13) che non incidono sulla qualifica della produzione apicola come produzione biologica. I requisiti sopra esposti non si applicano alle aree che non sono in periodo di fioritura o quando gli alveari sono inoperosi.
2. Gli Stati membri possono designare le regioni o le zone in cui non è possibile praticare un'apicoltura che risponda alle norme di produzione biologica.
3. Gli alveari sono costituiti essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.
4. La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica.
5. Fatto salvo l', solo prodotti naturali come il propoli, la cera e gli oli vegetali possono essere utilizzati negli alveari.
6. È vietato l'uso di repellenti chimici sintetici durante le operazioni di smielatura.
7. Per l'estrazione del miele, è vietato l'uso di favi che contengano covate.
Storico versioni
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