Art. 16

Divieto relativo alla produzione animale «senza terra»

In vigore dal 5 set 2008
Divieto relativo alla produzione animale «senza terra» La produzione animale senza terra, nell'ambito della quale l'allevatore non gestisce i terreni agricoli e/o non ha stipulato un accordo scritto di cooperazione con un altro operatore ai sensi dell', paragrafo 3, è vietata.
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Divieto relativo alla produzione animale «senza terra» (Art. 16 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo