Art. 42
Uso di animali non biologici
In vigore dal 5 set 2008
Uso di animali non biologici
Ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e previa autorizzazione dell'autorità competente:
a)
in caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo e in mancanza di un numero sufficiente di avicoli allevati con il metodo biologico, possono essere introdotti nelle unità di produzione biologiche avicoli allevati con metodi non biologici, a condizione che le pollastrelle destinate alla produzione di uova e il pollame destinato alla produzione di carne abbiano meno di tre giorni di età;
b)
in mancanza di pollastrelle allevate con il metodo biologico, fino al 31 dicembre 2011 possono essere introdotte nelle unità di produzione biologiche pollastrelle destinate alla produzione di uova allevate con metodi non biologici, di età non superiore a 18 settimane, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 2, sezioni 3 e 4.
Storico versioni
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