Art. 41

Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione

In vigore dal 5 set 2008
Gestione di unità apicole a fini d'impollinazione Ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, l'operatore può gestire, per garantire l’attività di impollinazione, unità apicole biologiche e non biologiche nell'ambito della stessa azienda, a condizione che siano rispettati tutti i requisiti in materia di produzione biologica, ad eccezione delle disposizioni relative all'ubicazione degli apiari. In tal caso, il prodotto non può essere venduto con la denominazione biologica. L'operatore conserva documenti giustificativi attestanti il rispetto di questa disposizione.
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