Art. 43
Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola
In vigore dal 5 set 2008
Uso di alimenti per animali non biologici di origine agricola
Ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007 e qualora gli allevatori non siano in grado di procurarsi alimenti per animali ottenuti esclusivamente con il metodo di produzione biologico, è consentito l'impiego in proporzioni limitate di alimenti non biologici di origine vegetale e animale. Sono autorizzate le seguenti percentuali massime di alimenti non biologici nell'arco di 12 mesi per le specie non erbivore:
a)
10 % nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
b)
5 % nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2011.
Le percentuali sono calcolate annualmente in percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola. La percentuale massima autorizzata di alimenti non biologici nella razione giornaliera è pari al 25 %, calcolata in percentuale di sostanza secca.
Gli operatori conservano i documenti che provano la necessità di ricorrere alla presente disposizione.
Storico versioni
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