Art. 45

Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico

In vigore dal 5 set 2008
Uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico 1.   Ove ricorrano le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007: a) possono essere utilizzati sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unità di produzione in conversione all'agricoltura biologica; b) se la lettera a) non è applicabile, in mancanza di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico, gli Stati membri possono autorizzare l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici. Tuttavia, l'uso di sementi e di tuberi-seme di patate non biologici è disciplinato dai seguenti paragrafi da 2 a 9 2.   Le sementi e i tuberi-seme di patate non biologici possono essere utilizzati a condizione che non siano trattati con prodotti fitosanitari diversi da quelli autorizzati per il trattamento delle sementi a norma dell', paragrafo 1, a meno che l'autorità competente dello Stato membro non prescriva, per motivi fitosanitari, un trattamento chimico a norma della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (16) per tutte le varietà di una determinata specie nella zona in cui saranno utilizzate le sementi o i tuberi-seme di patate. 3.   Nell'allegato X sono elencate le specie per le quali è stabilito che le sementi o i tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico sono disponibili in quantità sufficienti e per un numero significativo di varietà nell'intero territorio della Comunità. Le specie elencate nell'allegato X sono esentate dalle autorizzazioni ai sensi del paragrafo 1, lettera b), salvo che queste siano giustificate per uno degli scopi di cui al paragrafo 5, lettera d). 4.   Gli Stati membri possono delegare la competenza a rilasciare l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera b), a un’altra amministrazione pubblica sotto la loro supervisione o alle autorità e agli organismi di controllo di cui all' del regolamento (CE) n. 834/2007. 5.   L'autorizzazione ad utilizzare sementi o tuberi-seme di patate non ottenuti con il metodo di produzione biologico può essere concessa unicamente nei casi seguenti: a) nessuna varietà della specie che l'utilizzatore vuole ottenere è registrata nella banca dati di cui all'; b) nessun fornitore (intendendosi per fornitore un operatore che vende sementi o tuberi-seme di patate ad altri operatori) è in grado di consegnare le sementi o i tuberi-seme di patate prima della semina o della piantagione, nonostante l'utilizzatore li abbia ordinati in tempo utile; c) la varietà che l'utilizzatore vuole ottenere non è registrata nella banca dati di cui all' e l'utilizzatore può dimostrare che nessuna delle varietà alternative della stessa specie registrate nella banca dati è adatta e che l'autorizzazione è quindi importante per la sua produzione; d) l'autorizzazione è giustificata per scopi di ricerca e sperimentazione nell'ambito di esperimenti in pieno campo su scala ridotta o per scopi di conservazione della varietà, riconosciuti dall'autorità competente dello Stato membro. 6.   L'autorizzazione è rilasciata prima della semina. 7.   L'autorizzazione è concessa unicamente ai singoli utilizzatori per una stagione colturale alla volta e l'autorità o l'organismo competente per le autorizzazioni registra i quantitativi di sementi o di tuberi-seme di patate autorizzati. 8.   In deroga al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro può concedere a tutti gli utilizzatori un'autorizzazione generale: a) per una determinata specie, qualora ricorra la condizione di cui al paragrafo 5, lettera a); b) per una determinata varietà, qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5, lettera c). Le autorizzazioni di cui al primo comma sono chiaramente segnalate nella banca dati di cui all'. 9.   L'autorizzazione è concessa unicamente durante i periodi per i quali la banca dati viene aggiornata conformemente all', paragrafo 3.
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