Art. 48

Banca dati

In vigore dal 5 set 2008
Banca dati 1.   Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico. 2.   La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato «il gestore della banca dati». Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro. 3.   Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:889:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo