Art. 48
Banca dati
In vigore dal 5 set 2008
Banca dati
1. Ciascuno Stato membro provvede alla costituzione di una banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varietà delle quali sono disponibili sul proprio territorio sementi o tuberi-seme di patate ottenuti con il metodo di produzione biologico.
2. La banca dati è gestita dall'autorità competente dello Stato membro oppure da un'autorità o un organismo all'uopo designato dallo Stato membro, di seguito denominato «il gestore della banca dati». Gli Stati membri possono altresì designare un'autorità o un organismo privato in un altro Stato membro.
3. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri l'autorità o l'organismo privato designato per la gestione della banca dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:889:oj#art-48