Art. 47

Circostanze calamitose

In vigore dal 5 set 2008
Circostanze calamitose L'autorità competente può autorizzare in via temporanea: a) in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici; b) in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche; c) in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata; d) in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici. Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c), entro un mese dall'approvazione.
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