Art. 47
Circostanze calamitose
In vigore dal 5 set 2008
Circostanze calamitose
L'autorità competente può autorizzare in via temporanea:
a)
in caso di elevata mortalità degli animali a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di animali allevati con il metodo biologico, il rinnovo o la ricostituzione del patrimonio zootecnico con animali provenienti da allevamenti non biologici;
b)
in caso di elevata mortalità delle api a causa di problemi sanitari o di circostanze calamitose e in mancanza di apiari biologici, la ricostituzione degli apiari con api non biologiche;
c)
in caso di perdita della produzione foraggera o d'imposizione di restrizioni, in particolare a seguito di condizioni meteorologiche eccezionali, focolai di malattie infettive, contaminazione con sostanze tossiche o incendi, l'uso di mangimi non biologici da parte di singoli operatori, per un periodo di tempo limitato e in una zona determinata;
d)
in caso di condizioni meteorologiche eccezionali e persistenti o di circostanze calamitose che impediscono la produzione di nettare o di melata, l'alimentazione delle api con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici.
Previa approvazione dell'autorità competente, i singoli operatori conservano i documenti giustificativi del ricorso alle deroghe di cui sopra. Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle deroghe concesse a norma del primo comma, lettera c), entro un mese dall'approvazione.
Storico versioni
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