Art. 27
Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti
In vigore dal 5 set 2008
Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione degli alimenti
1. Ai fini dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 834/2007, solo le seguenti sostanze possono essere utilizzate nella trasformazione degli alimenti biologici, ad eccezione del vino:
a)
le sostanze elencate nell'allegato VIII del presente regolamento;
b)
le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti;
c)
sostanze e prodotti definiti all', paragrafo 2, lettera b), punto i), e all', paragrafo 2, lettera c), della direttiva 88/388/CEE del Consiglio (14) ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali conformemente all', paragrafo 1, lettera d), e all', paragrafo 2, della stessa direttiva;
d)
i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all', paragrafi 8 e 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);
e)
l'acqua potabile e i sali (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) usualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;
f)
le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e altri micronutrienti, autorizzati unicamente se il loro impiego è previsto per legge negli alimenti in cui vengono incorporati.
2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui all', paragrafo 4, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 834/2007:
a)
gli additivi alimentari elencati nell'allegato VIII e contrassegnati da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo sono considerati ingredienti di origine agricola;
b)
le preparazioni e le sostanze di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), del presente articolo e le sostanze non contrassegnate da un asterisco nella colonna del codice dell'additivo non sono considerate ingredienti di origine agricola.
3. L'uso delle seguenti sostanze, elencate nell'allegato VIII, è riesaminato prima del 31 dicembre 2010:
a)
nitrito di sodio e nitrato di potassio nella sezione A, ai fini della soppressione di questi additivi;
b)
anidride solforosa e metabisolfito di potassio nella sezione A;
c)
acido cloridrico nella sezione B per la trasformazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas.
Il riesame di cui alla lettera a) tiene conto degli sforzi realizzati dagli Stati membri per trovare alternative sicure ai nitriti/nitrati e per istituire programmi di formazione in materia di metodi di fabbricazione alternativi e di igiene destinati ai trasformatori/fabbricanti di carni biologiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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