Art. 26

Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati

In vigore dal 5 set 2008
Norme applicabili alla produzione di mangimi e alimenti trasformati 1.   Gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione e le altre sostanze o ingredienti utilizzati per la trasformazione di alimenti o mangimi, nonché tutti i procedimenti di trasformazione applicati, come ad esempio l'affumicatura, rispettano i principi di buona pratica in materia di fabbricazione. 2.   Gli operatori che producono mangimi o alimenti trasformati stabiliscono e aggiornano procedure adeguate, fondate su un'identificazione sistematica delle fasi critiche della trasformazione. 3.   L'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 2 deve permettere di garantire in qualsiasi momento che i prodotti trasformati siano conformi alle norme di produzione biologica. 4.   Gli operatori rispettano e attuano le procedure di cui al paragrafo 2. In particolare essi: a) adottano misure precauzionali per evitare il rischio di contaminazione da parte di sostanze o prodotti non autorizzati; b) effettuano una pulizia adeguata, ne controllano l'efficacia e registrano le relative operazioni; c) prendono adeguate misure per evitare che prodotti non biologici vengano immessi sul mercato con un'indicazione che faccia riferimento al metodo di produzione biologico. 5.   In aggiunta alle disposizioni previste ai paragrafi 2 e 4, quando nell'unità di preparazione sono anche preparati o immagazzinati prodotti non biologici, l'operatore: a) effettua le operazioni in cicli completi senza interruzioni e provvede affinché esse siano separate fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non biologici; b) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli fisicamente o nel tempo dai prodotti non biologici; c) ne informa l'autorità o l'organismo di controllo e tiene a loro disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati; d) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici; e) esegue le operazioni sui prodotti biologici solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione.
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