Art. 28

Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti

In vigore dal 5 set 2008
Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti Ai fini dell', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli ingredienti agricoli non biologici elencati nell'allegato IX del presente regolamento possono essere utilizzati nella trasformazione degli alimenti biologici.
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Uso di determinati ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione degli alimenti (Art. 28 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo