Art. 29
Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri
In vigore dal 5 set 2008
Autorizzazione dell'uso di ingredienti alimentari non biologici di origine agricola da parte degli Stati membri
1. Quando un ingrediente di origine agricola non figura nell'elenco di cui all'allegato IX del presente regolamento, esso può essere utilizzato solo alle seguenti condizioni:
a)
l'operatore ha notificato all'autorità competente dello Stato membro tutte le prove richieste che attestano che l'ingrediente in questione non è prodotto in quantità sufficiente nella Comunità secondo le norme di produzione biologica o non può essere importato da paesi terzi;
b)
l'autorità competente dello Stato membro ha autorizzato in via provvisoria l'uso dell'ingrediente per un periodo massimo di 12 mesi dopo aver verificato che l'operatore ha preso i contatti necessari con i fornitori nella Comunità al fine di accertare l'indisponibilità degli ingredienti considerati, dotati dei requisiti di qualità previsti;
c)
non è stata adottata nessuna decisione, conformemente al disposto dei paragrafi 3 o 4, secondo la quale un'autorizzazione concessa con riguardo all'ingrediente considerato debba essere ritirata.
Gli Stati membri possono prorogare l'autorizzazione prevista alla lettera punto b) per un massimo di tre volte, per una durata di 12 mesi ogni volta.
2. Lo Stato membro che autorizza un ingrediente in forza del paragrafo 1 notifica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
la data dell'autorizzazione e, in caso di autorizzazione prorogata, la data della prima autorizzazione;
b)
il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e, se del caso, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica del titolare dell'autorizzazione; il nome e l'indirizzo del punto di contatto dell'autorità che ha concesso l'autorizzazione;
c)
il nome e, se necessario, la descrizione dettagliata e i requisiti di qualità dell'ingrediente di origine agricola in questione;
d)
il tipo di prodotti per la cui preparazione è necessario l'ingrediente di cui è richiesta l'autorizzazione;
e)
le quantità necessarie con gli opportuni giustificativi;
f)
i motivi e il periodo previsto di carenza;
g)
la data in cui lo Stato membro ha inviato la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione. La Commissione e/o gli Stati membri possono rendere pubbliche queste informazioni.
3. Quando uno Stato membro trasmette alla Commissione e allo Stato membro che ha concesso l'autorizzazione osservazioni da cui risulti che durante il periodo di carenza previsto è possibile rifornirsi dell'ingrediente in questione, lo Stato membro interessato valuta se revocare l'autorizzazione o ridurne il periodo di validità ed informa la Commissione e gli altri Stati membri sulle misure adottate o che adotterà, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione di dette informazioni.
4. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, la questione è sottoposta all'esame del comitato istituito a norma dell' del regolamento (CE) n. 834/2007. Può essere deciso, secondo la procedura definita al paragrafo 2 del suddetto articolo, che un'autorizzazione precedentemente concessa sia revocata o che il suo periodo di validità sia modificato oppure, se del caso, che l'ingrediente in questione sia incluso nell'allegato IX del presente regolamento.
5. In caso di proroga ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
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