Art. 30

Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione

In vigore dal 5 set 2008
Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione Gli operatori possono effettuare la raccolta simultanea di prodotti biologici e non biologici solo se vengono adottate misure adeguate per impedire ogni possibile mescolanza o scambio con prodotti non biologici e per garantire l'identificazione dei prodotti biologici. L'operatore mantiene a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo i dati relativi ai giorni e alle ore di raccolta, al circuito, alla data e all'ora di ricevimento dei prodotti.
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Raccolta dei prodotti e trasporto verso le unità di preparazione (Art. 30 Regolamento (UE) 2008/889) — Testo vigente | Portale Normativo