Art. 24

Trattamenti veterinari

In vigore dal 5 set 2008
Trattamenti veterinari 1.   Se, nonostante l'applicazione delle misure preventive destinate a garantire la salute degli animali previste all', paragrafo 1, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 834/2007, gli animali si ammalano o si feriscono, essi sono curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali. 2.   I prodotti fitoterapici, i prodotti omeopatici, gli oligoelementi e i prodotti elencati all'allegato V, parte 3, e all'allegato VI, parte 1.1, sono preferiti ai medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o agli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto la cura. 3.   Qualora l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non sia efficace per le malattie o le ferite, e qualora la cura sia essenziale per evitare sofferenze o disagi all'animale, possono essere utilizzati antibiotici o medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica sotto la responsabilità di un veterinario. 4.   Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamenti con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica o antibiotici in 12 mesi (o a più di un ciclo di trattamenti se la sua vita produttiva è inferiore a un anno), gli animali interessati o i prodotti da essi derivati non possono essere venduti come prodotti biologici e gli animali devono essere sottoposti ai periodi di conversione previsti all', paragrafo 1. I documenti attestanti il manifestarsi di tali circostanze devono essere conservati per l'autorità o l'organismo di controllo. 5.   Il tempo di sospensione tra l'ultima somministrazione di medicinali veterinari allopatici ad un animale in condizioni normali di utilizzazione e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detti animali deve essere di durata doppia rispetto a quello stabilito per legge conformemente all' della direttiva 2001/82/CE o, qualora tale tempo non sia precisato, deve essere di 48 ore.
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