Art. 11
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi
In vigore dal 5 set 2008
Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi
1. I locali di stabulazione devono avere pavimenti lisci ma non sdrucciolevoli. Almeno metà della superficie minima interna definita all'allegato III è costituita da materiale solido, ossia non composto da assicelle o graticciato.
2. I locali di stabulazione hanno a disposizione una zona confortevole, pulita e asciutta per il sonno o il riposo degli animali, sufficientemente ampia e costruita con materiale solido non grigliato. L'area di riposo dispone di una lettiera ampia e asciutta, costituita da paglia o da materiali naturali adatti. La lettiera può essere depurata e arricchita con tutti i prodotti minerali elencati nell'allegato I.
3. In deroga all', paragrafo 3, della direttiva 91/629/CEE del Consiglio (10), è vietato l'allevamento di vitelli in recinti individuali dopo una settimana di età.
4. In deroga all', paragrafo 8, della direttiva 91/630/CEE del Consiglio (11), le scrofe sono tenute in gruppi, salvo nelle ultime fasi della gestazione e durante l'allattamento.
5. I suinetti non possono essere tenuti in gabbie «flat decks» o in gabbie apposite.
6. Gli spazi riservati al movimento permettono le deiezioni e consentono ai suini di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi substrati.
Storico versioni
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